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Normativa

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”

La Legge 383/2000 afferma che (art. 3) le Associazioni di Promozione Sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

la denominazione;
l’oggetto sociale;
l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
le modalità di scioglimento dell’associazione;
l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

A riconoscimento della promozione sociale di tali associazioni, il legislatore ha defiscalizzato i corrispettivi introitati per le seguenti attività:

somministrazione di alimenti e bevande (bar), svolta all’interno dei locali sociali, esclusivamente nei confronti dei soci tesserati (in questa agevolazione non rientra la somministrazione di pasti: mensa, tavola calda, pizzeria, ristorazione in genere).
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Si evidenzia che per effetto di un mancato allinea-mento normativo, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici è defiscalizzata ai fini delle impo-ste dirette, ma non ai fini IVA.

La 383/2000 all’art. 22, ha apportato modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, “agevolando” persone fisiche o imprese che volessero fare delle erogazioni liberali in favore di una A.P.S.:

per le persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dell’onere sostenuto dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle Associazioni di Promozione Sociale;
dal Reddito d’impresa sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a €. 1.549,37 o al 2 per cento del reddito dichiarato, a favore di Associazioni di Promozione Sociale.

Inoltre nella 383/2000 si fa riferimento a:

Provenienza delle risorse economiche, donazioni e lasciti testamentari
Prestazioni degli associati: volontarie e gratuite
Possibilità di assumere dipendenti e collaboratori pagati
Cessioni e prestazioni ai familiari conviventi degli associati
Esenzione da Imposta sugli intrattenimenti su quote e contributi
I locali della sede sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso
Possibilità: riduzioni sui tributi locali, convenzioni (obbligo assicurativo), uso temporaneo di immobili pubblici, autorizzazioni temporanee.

Nota Bene: NOI Associazione è iscritta nel Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con num. 89 in data 11 novembre 2004; inoltre NOI Treviso risultava anche già iscritta al Registro delle A.P.S. della Regione Veneto con posizione A TV 16 dal 20/20/2003. Quindi, a “cascata” i Circoli-oratori affiliati a NOI Treviso (ossia a NOI Associazione) godono della qualifica di Associazione di Promozione Sociale.