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NOI Treviso Associazione - Circoli e oratori

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Normativa

Contratto di comodato (Codice Civile, Libro IV, artt. 1803-1812)

I Circoli-oratori non possono dimenticare che gli ambienti utilizzati per le proprie attività sono, nella maggior parte dei casi, di proprietà della parrocchia. Questi ambienti vengono, quindi, “prestati” all’Associazione (Circolo-oratorio) per lo svolgimento delle attività istituzionali.

È auspicato e raccomandato che ogni Circolo formalizzi il rapporto con la parrocchia attraverso un Contratto di Comodato d’uso degli ambienti.

DEFINIZIONE di COMODATO: il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (Codice Civile, Libro IV, art. 1803).

Il comodato, detto anche “prestito d’uso”, ha larga e diffusa applicazione nella vita di tutti i giorni (il prestito di un libro, di un’auto, di uno strumento di lavoro, …)

Caratteristica essenziale del comodato è la gratuità; ma in capo al comodatario (colui che riceve) nascono alcune obbligazioni:

  • obbligo di custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
  • obbligo di non cedere a terzi senza il consenso del comodante;
  • obbligo di usare la cosa secondo la natura della cosa stessa e con le modalità pattuite;
  • obbligo di restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, o in difetto di un termine di scadenza, a semplice richiesta del comondante. Vale a dire che la restituzione può essere richiesta anche prima della scadenza del termine eventualmente prefissato.

Il contratto di comodato, di regola, deve essere redatto in bollo e registrato presso l’Ufficio del Registro Atti Privati, previo versamento dell’imposta fissa.

Il contratto di comodato può anche essere solo verbale: sulla parola, e l’articolo 22 del Dpr 131/1986 prevede l’obbligo di registrazione dei contratti verbali solo nel caso in cui vi sia l’enunciazione del contratto in un altro atto scritto tra le parti, come ad esempio nello scambio di corrispondenza.

È importante sottolineare che, una volta definito il contratto di comodato, il comodatario (Circolo-associazione) non può dare in uso a terzi gli ambienti oggetto del contratto se non con il nullaosta del comodante (parrocchia). Se in qualche determinata situazione ambo le parti convengano per prestare a terzi determinati ambienti, è opportuno far firmare al gruppo che usufruirà di questo “prestito” una liberatoria.

Ad eccezione del locale autorizzato per l’eventuale licenza di somministrazione (=bar), l’uso di tutti gli altri ambienti può essere condiviso con altre realtà associative presenti in parrocchia.

Una funzione molto importante espletata dal contratto di comodato è la definizione della contribuzione alle spese (in genere quelle ordinarie e di gestione) di cui si farà carico l’Associazione-circolo. È questo il sistema più logico e formalmente corretto che un Circolo-oratorio può adottare per aiutare anche economicamente la parrocchia, proprietaria degli ambienti dati in comodato.