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12/03/14
Si informa che venerdì 28 marzo p.v. la nostra Segreteria rimarrà CHIUSA per permettere agli addetti di partecipare ad un corso di aggiornamento.
Ci scusiamo per eventuali disagi arrecati.
11/03/14
07/03/14
I Circoli-oratori non possono dimenticare che gli ambienti utilizzati per le proprie attività sono, nella maggior parte dei casi, di proprietà della parrocchia. Questi ambienti vengono, quindi, “prestati” all’Associazione (Circolo-oratorio) per lo svolgimento delle attività istituzionali.
È auspicato e raccomandato che ogni Circolo formalizzi il rapporto con la parrocchia attraverso un Contratto di Comodato d’uso degli ambienti.
DEFINIZIONE di COMODATO: il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (Codice Civile, Libro IV, art. 1803).
Il comodato, detto anche “prestito d’uso”, ha larga e diffusa applicazione nella vita di tutti i giorni (il prestito di un libro, di un’auto, di uno strumento di lavoro, …)
Caratteristica essenziale del comodato è la gratuità; ma in capo al comodatario (colui che riceve) nascono alcune obbligazioni:
Il contratto di comodato, di regola, deve essere redatto in bollo e registrato presso l’Ufficio del Registro Atti Privati, previo versamento dell’imposta fissa.
Il contratto di comodato può anche essere solo verbale: sulla parola, e l’articolo 22 del Dpr 131/1986 prevede l’obbligo di registrazione dei contratti verbali solo nel caso in cui vi sia l’enunciazione del contratto in un altro atto scritto tra le parti, come ad esempio nello scambio di corrispondenza.
È importante sottolineare che, una volta definito il contratto di comodato, il comodatario (Circolo-associazione) non può dare in uso a terzi gli ambienti oggetto del contratto se non con il nullaosta del comodante (parrocchia). Se in qualche determinata situazione ambo le parti convengano per prestare a terzi determinati ambienti, è opportuno far firmare al gruppo che usufruirà di questo “prestito” una liberatoria.
Ad eccezione del locale autorizzato per l’eventuale licenza di somministrazione (=bar), l’uso di tutti gli altri ambienti può essere condiviso con altre realtà associative presenti in parrocchia.
Una funzione molto importante espletata dal contratto di comodato è la definizione della contribuzione alle spese (in genere quelle ordinarie e di gestione) di cui si farà carico l’Associazione-circolo. È questo il sistema più logico e formalmente corretto che un Circolo-oratorio può adottare per aiutare anche economicamente la parrocchia, proprietaria degli ambienti dati in comodato.
07/03/14
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entrato in vigore il primo gennaio 2004, ha introdotto il Testo Unico della privacy che ha riordinato l’intera materia del trattamento dei dati personali precedentemente disciplinata dalla Legge 31.12.1996, n. 675.
Il nuovo Codice della privacy ha confermato obblighi che già esistevano e ne ha introdotti di nuovi. I Circoli-oratori NOI, comunque, possono continuare a comportarsi secondo le indicazioni fornite negli anni scorsi, perché il nuovo codice ha confermato la correttezze delle informazioni impartite da NOI Associazione.
Tra le principali “novità”, riportate spesso anche sui giornali, si cita il “Documento programmatico della sicurezza” e le “misure di sicurezza”; in effetti, a leggere la dozzina di articoli minacciosi del Codice sulle sanzioni per violazioni amministrative ed illeciti penali, c’è da prendere paura!
In realtà, per i Circoli-oratori affiliati a NOI Associazione, le cose sono abbastanza tranquille, come sotto presentato.
Documento programmatico sulla sicurezza
Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) non è una novità, perché l’obbligo esisteva per effetto del DPR 318/199, ora abrogato; la novità è rappresentata dal fatto che è stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione. Il DPS deve essere adottato da tutti coloro che trattano dati sensibili o giudiziari con l’ausilio di mezzi elettronici; va aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, e per il 2004 il termine era fissato al 30 giugno.
Il Codice definisce dati sensibili “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religiose, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
A parte la deroga per gli enti senza scopo di lucro, si evidenzia che il circolo NON tratta dati personali giudiziari, ma nemmeno dati personali sensibili, perché non si può definire “religiosa” NOI Associazione solo per il fatto che lo Statuto si richiama ai valori del Vangelo. I valori del Vangelo sono valori morali, squisitamente umani e universalmente condivisi anche da chi non si dichiara né religioso, né cristiano.
In conclusione, quindi, i Circoli aderenti a NOI Associazione non hanno obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Misure di sicurezza
Anche le “Misure di sicurezza” non sono una novità. Il Codice della privacy ha reso più organica e completa la disciplina in tema di sicurezza dei dati personali. In particolare fa distinzione tra misure idonee e misure minime.
Per le “misure idonee”, l’articolo 31 sancisce che il trattamento dei dati personali (tutti i dati personali, non solo quelli sensibili o giudiziari) deve essere esercitato “in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.
La legge non precisa quali siano le misure idonee, ma utilizza una formula di portata generale per indurre il titolare del trattamento dei dati ad adottare ogni misura idonea ad evitare i predetti rischi, in considerazione delle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnologico. In pratica, l’attenzione per la sicurezza dei dati passa anche dal progresso e dall’aggiornamento tecnologico.
Le “misure minime” sono previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 della Legge, e sono individuate analiticamente nelle 29 regole contenute nel disciplinare tecnico “Allegato B” del Testo Unico, e sono distinte a seconda che il trattamento dei dati sia effettuato con o senza l’ausilio degli strumenti elettronici. Si tratta appunto di un livello minimo di protezione al di sotto del quale non si può scendere, per non incorrere nel reato dell’illecito penale (punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da diecimila a cinquantamila euro)
Riportando le informazioni fornite da NOI Associazione già dal 1998, ricordiamo che per qualsiasi Associazione che tratta dati personali con mezzi informatici, incombe l’obbligo di adottare le misure minime di sicurezza o ogni altra ulteriore misura idonea ad evitare:
Tra le misure minime di sicurezza richieste a chi tratta dati personali con mezzi informatici, vi è l’obbligo di:
L’obbligo delle misure di sicurezza è vincolante anche per chi non usa il computer.
Per tutti vale la norma di tenere “sotto chiave” ogni documentazione cartacea contenente dati personali dei tesserati.
Nomina del Responsabile del trattamento dei dati
Tra gli altri obblighi c’è la nomina del Responsabile del trattamento dei dati, che deve essere effettuata da parte del Titolare del trattamento. Poiché titolare del trattamento dei dati è il Consiglio direttivo del Circolo, la nomina del responsabile è indispensabile, anche se a trattare i dati ci pensa il segretario, o l’incaricato al tesseramento. La nomina deve essere provata con documento apposito. Con file allegato si propone una formula aperta che deve essere personalizzata con timbro del circolo, nome e indirizzo del responsabile e firme sia del legale rappresentante (presidente del circolo) sia del responsabile nominato che sottoscrive per accettazione e per conferma delle clausole e delle condizioni.
Per concludere, un’altra precisazione: se nella modulistica sulla privacy fornita dalla nostra Associazione (come pure in altri casi) trovate citata la Legge 675/96 anziché la nuova (DL 196/2003), non dovete allarmarvi: la Legge punisce l’errato uso dei dati personali, non la comunicazione del trattamento dei dati in base ad una Legge superata (abrogata sì, ma pur sempre quella da cui è nata la nuova 196/2003).
28/02/14
L’ambito di collaborazione della SIAE con il Ministero delle Finanze, del 24 marzo 2000 è fissato dal DM 7 giugno 2000; corrisponde all’articolo 74-ter del DPR 633 del 1972, e attribuisce agli a-genti SIAE poteri di accessi, ispezioni, verifiche sia rispetto a soggetti che svolgono attività di spet-tacolo, sia ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la legge 398/1991, mediante ispezioni do-cumentali, redazioni di processi verbali relativi all’attività di controllo, e controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso.
La Circolare Ministeriale 5 dicembre 2000, n. 224/E, al punto 3) detta anche i limiti ai poteri della SIAE. Secondo tale direttiva, il personale della SIAE, che effettua verifiche e controlli, non può invitare i contribuenti a comparire presso gli uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. Tuttavia, poiché con la SIAE si avrà sempre più a che fare, per effetto delle molteplici convenzioni dalla stessa stipulate con Enti pubblici e di servizio pubblico, si consiglia di tenere un comporta-mento di collaborazione e di fiducia proficuo e vantaggioso per tutti.
Fino al 1999 Spettacoli e Intrattenimenti erano assoggettati a due imposte: l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e l’Imposta sugli Spettacoli. Dal 2000 è confermata l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), è abolita l’Imposta sugli Spettacoli e introdotta l’Imposta sugli Intrattenimenti (ISI). Non si tratta di un cambio di nome o di una sostituzione: il cambiamento è una vera riforma che riconosce agli spettacoli connotazioni culturali, riservando agli stessi l’agevolazione di essere assoggettati alla sola IVA, e non più a due imposte, come fino al 1999.
Negli Intrattenimenti prevale l’aspetto ludico e di puro divertimento, che implica la partecipazione attiva del fruitore, che gioca, canta, balla, ecc. Negli Spettacoli prevale l’aspetto culturale. Lo spettatore partecipa passivamente, ascolta o guarda l’evento così come gli è rappresentato, oppure interviene alla manifestazione come visitatore di una mostra o esposizione.
INTRATTENIMENTI Attività che presentano prevalentemente l’aspetto ludico e del puro divertimento, che implicano la partecipazione attiva del fruitore, che gioca, canta, balla, ecc…
PAGAMENTO DI ISI E IVA
SPETTACOLI Attività con connotazione culturale. Lo spettatore partecipa passivamente, guarda l’evento così come gli viene rappresentato o interviene alla manifestazione come visitatore.
PAGAMENTO IVA
La revisione, frutto di una volontà legislativa, mitiga il complessivo carico impositivo a favore di alcune attività ritenute meritevoli di tutela in funzione della loro valenza socio-culturale, e precedentemente escluse da ogni riconoscimento di merito, quali spettacoli cinematografici, sportivi, teatrali, opera lirica, concerti di musica, ecc.
La legge premia coloro che promuovono esibizioni musicali “dal vivo” escludendo tali attività dall’ambito applicativo dell’imposta sigli intrattenimenti, e assoggettandolo solo all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Invece, le esecuzioni musicali “meccaniche”, cioè effettuate tramite supporti analogici o digitali, ovvero per quegli eventi nei quali l’esecuzione di musica dal vivo non ha una rilevanza quantitativa prevalente sul complesso della musica diffusa nell’ambito della manifestazione (di durata inferiore al 50% dell’orario di apertura dell’esercizio o dell’ambiente) è stata mantenuta l’ordinaria assogettabilità alla doppia imposizione (IVA e Intrattenimenti).
[fonte: Periodico NOIBook, “La gestione del Circolo 2 – edizione 2005”, edito da NOI Associazione, al quale si rimanda per una più approfondita disanima]
Accordo S.I.A.E.
Nell’ottobre 2002 il Commissario Straordinario della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e il Presidente Nazionale di NOI Associazione hanno sottoscritto l’Accordo-Quadro che comprende la normativa e il trattamento tariffario applicabile per le utilizzazioni del repertorio amministrato dalla Sezione Musica nell’ambito delle attività associative svolte dagli Oratori e Circoli affiliati a NOI Associazione.
Il testo dell’accordo è fornito integralmente perché tutti i circoli affiliati abbiano la possibilità di individuare in esso i casi di applicazione per le molteplici attività continuative o saltuarie da essi svolte.
Si ricorda che per usufruire di tali tariffe agevolate è necessario presentare all’Ufficio SIAE territorialmente competente, il Certificato di affiliazione a NOI AssociazioneI che viene distribuito ai Circoli dalla nostra Segreteria.
27/02/14
Si svolgerà sabato 22 marzo, alle ore 10.30, presso Palazzo dei Congressi della Fiera di Verona, l’Assemblea Ordinaria di NOI Associazione per l’approvazione del bilancio 2013.
Come da Statuto e regolamento associativo, NOI Treviso garantirà la partecipazione grazie alla presenza dei membri del Consiglio Direttivo territoriale.
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